Dall’economia circolare al REACH: perché il recupero delle sostanze chimiche richiede una valutazione rigorosa
In questi anni si parla sempre più spesso di economia circolare come modello imprescindibile per il futuro industriale ed ambientale dell'Europa. Il superamento dell'economia lineare - estrazione, produzione, consumo, smaltimento - è ormai considerato una necessità, non una scelta.
Dal punto di vista chimico e regolatorio, tuttavia, la transizione alla circolarità apre questioni estremamente delicate. Recuperare un materiale non significa automaticamente poterlo reimmettere sul mercato senza ulteriori verifiche. Al contrario, è proprio nel momento in cui il rifiuto cessa di essere tale che iniziano gli obblighi più stringenti.
L'economia circolare si fonda su tre principi essenziali:
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riutilizzare i materiali in cicli produttivi successivi;
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ridurre al minimo sprechi e scarti;
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massimizzare il valore d'uso dei prodotti.
L'Unione Europea ha dato una forte base normativa a questo modello attraverso la Direttiva 2008/98/CE, che introduce la gerarchia dei rifiuti come ordine di priorità nella prevenzione e gestione:
a) prevenzione
b) preparazione per il riutilizzo
c) riciclaggio
d) recupero di altro tipo (es. energetico)
e) smaltimento
Successivamente, con la Direttiva (UE) 2018/851, l'Europa ha fissato obiettivi minimi vincolanti di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti urbani:
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55% entro il 2025
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60% entro il 2030
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65% entro il 2035
La direzione è chiara: ridurre drasticamente lo smaltimento e valorizzare il recupero.
Il punto critico: quando il rifiuto diventa sostanza
Il rifiuto, in quanto tale, è escluso dal campo di applicazione del Regolamento REACH (articolo 2).
Ma nel momento in cui cessa lo status di rifiuto – il cosiddetto end of waste – la materia recuperata rientra pienamente nella disciplina delle sostanze chimiche.
Ed è qui che molte aziende commettono l'errore più pericoloso: ritenere che l'autorizzazione ambientale al recupero sia sufficiente per la commercializzazione o l'utilizzo del materiale.
Non è così.
Una sostanza recuperata deve rispettare tutti gli obblighi REACH, esattamente come una sostanza "vergine".
Registrazione
L'articolo 2(7)(d) del REACH prevede una possibile esenzione dalla registrazione per le sostanze recuperate, a condizione che:
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la sostanza sia già stata registrata;
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la sostanza recuperata sia la stessa della sostanza registrata;
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il recuperatore disponga delle informazioni richieste (incluse le informazioni sulla sicurezza).
Questa esenzione è essenziale per non compromettere economicamente il mercato del recuperato. Tuttavia, richiede un controllo rigoroso della composizione chimica e della tracciabilità del processo.
Autorizzazione e restrizione
Su questo punto è fondamentale essere chiari: non esistono esenzioni per le sostanze recuperate quando si parla di autorizzazione o restrizione.
Se una sostanza presente nel materiale recuperato è soggetta ad autorizzazione (Allegato XIV) o a restrizione (Allegato XVII), gli obblighi si applicano integralmente.
Questo significa che la presenza, anche in concentrazioni limitate, di sostanze SVHC può bloccare la commercializzazione o rendere necessaria una procedura di autorizzazione con costi estremamente rilevanti.
Un esempio concreto: il recupero delle plastiche

Nel settore delle plastiche è frequente riscontrare la presenza, nei materiali recuperati, di additivi utilizzati 15–20 anni fa: ritardanti di fiamma bromurati, plastificanti oggi soggetti a restrizione, coloranti contenenti metalli pesanti.
Il materiale è autorizzato ambientalmente al recupero.
Ma dal punto di vista REACH può risultare non conforme.
Si crea così una tensione tra autorizzazione ambientale e disciplina delle sostanze chimiche, che può coinvolgere diversi enti competenti con orientamenti non sempre coordinati.
Un processo che deve essere strutturato
Per evitare criticità, le imprese devono adottare un vero e proprio processo di valutazione delle materie recuperate che comprenda:
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analisi tecnica del processo di recupero;
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caratterizzazione chimica del materiale;
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verifica degli obblighi REACH (registrazione, autorizzazione, restrizione);
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verifica della conformità al Regolamento CLP;
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verifica di eventuali normative settoriali applicabili.
Il recupero non può essere affrontato come un tema esclusivamente ambientale. È un tema integrato tra ambiente, chimica industriale e regolazione europea.
Conclusioni
Oggi ci troviamo di fronte a due forze che agiscono contemporaneamente:
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la spinta verso l'economia circolare e l'aumento delle percentuali di riciclo;
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l'impegno politico e normativo per eliminare progressivamente le sostanze estremamente preoccupanti (SVHC).
Non sono obiettivi in contraddizione, ma richiedono competenza tecnica e visione sistemica.
A mio avviso, sono tre i fronti su cui lavorare:
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diffondere maggiore consapevolezza sul legame tra recupero e sostanze pericolose;
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rafforzare il controllo dei processi di recupero, sia da parte delle imprese sia delle autorità;
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investire in tecnologie capaci di separare o eliminare le sostanze critiche dal materiale recuperato.
L'economia circolare non può essere solo una strategia ambientale. Deve essere anche una strategia chimica e regolatoria.
Solo così il recupero diventa realmente sostenibile.

