REACH: il processo di Autorizzazione e il rischio chimico
Attenzione ai processi galvanici
Con questo articolo inauguro una nuova sezione del blog dedicata al mio ambito professionale: la gestione normativa delle sostanze chimiche e, in particolare, l'applicazione dei Regolamenti europei REACH e CLP nelle attività industriali.
Ho scelto di iniziare da un tema che continua ad avere un impatto enorme sulle imprese chimiche e manifatturiere: il processo di Autorizzazione REACH.
L'Autorizzazione rappresenta infatti uno degli strumenti più incisivi previsti dal Regolamento REACH ed è il capitolo che maggiormente si intreccia con la valutazione del rischio chimico ai sensi del Titolo IX, Capo I e II del D.Lgs. 81/08.
Non si tratta semplicemente di un adempimento documentale. In molti casi, l'Autorizzazione può determinare la possibilità stessa di continuare a utilizzare una sostanza all'interno di un processo produttivo.
Il principio è estremamente chiaro: in assenza di autorizzazione, la sostanza non può essere utilizzata, indipendentemente dalle misure di contenimento adottate o dal livello di controllo dell'esposizione.
Il percorso valutativo che un'azienda dovrebbe affrontare comprende alcuni passaggi fondamentali:
- censimento di tutti i prodotti chimici utilizzati o generati internamente;
- identificazione delle sostanze contenute nelle miscele;
- confronto con l'elenco delle sostanze soggette ad Autorizzazione inserite nell'Allegato XIV del REACH;
- verifica delle relative "sunset date", ossia delle date oltre le quali l'uso è consentito solo previa autorizzazione;
- verifica della copertura autorizzativa lungo tutta la catena di approvvigionamento;
- eventuale presentazione della domanda di autorizzazione ad ECHA;
- aggiornamento della valutazione del rischio chimico tenendo conto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata.
In pratica, l'Autorizzazione REACH può essere considerata come un vero e proprio "permesso di accesso" della sostanza all'interno dell'azienda.
Senza una decisione favorevole da parte della Commissione Europea, supportata dai pareri scientifici di ECHA, l'utilizzo della sostanza non è consentito.
Tra tutti i processi previsti dal REACH, quello autorizzativo è probabilmente il più vincolante sotto il profilo operativo ed economico. Tuttavia, è importante ricordare che anche altri strumenti normativi, come gli Scenari di Esposizione e le Restrizioni previste dall'Allegato XVII, possono incidere in modo significativo sulla gestione del rischio chimico e sull'utilizzo delle sostanze.
Per questo motivo è essenziale mantenere costantemente monitorato l'aggiornamento dell'Allegato XIV, che contiene l'elenco completo delle sostanze soggette ad autorizzazione, insieme alle relative scadenze applicative.
Tra le sostanze più note coinvolte in questo processo troviamo numerosi composti del cromo esavalente, tra cui:
- triossido di cromo;
- acido cromico;
- dicromato di sodio;
- dicromato di potassio;
- cromato di sodio;
- cromato di potassio.
La scelta di citare questi composti non è casuale. Si tratta infatti di sostanze storicamente molto diffuse nei trattamenti superficiali dei metalli e nei processi galvanici.
L'entrata in vigore dell'obbligo autorizzativo per questi composti ha avuto un impatto enorme sull'intera filiera: dai formulatori e distributori di prodotti chimici fino agli utilizzatori a valle, con conseguenze particolarmente rilevanti per il settore galvanico.
Oggi un'azienda può utilizzare queste sostanze solo se coperta da una specifica autorizzazione rilasciata dalla Commissione Europea oppure se il proprio utilizzo rientra nelle condizioni previste da un'autorizzazione concessa a monte della catena di approvvigionamento.
Questo aspetto viene spesso sottovalutato: non basta acquistare un prodotto ancora disponibile sul mercato per essere automaticamente conformi al REACH. È necessario verificare attentamente che il proprio uso sia effettivamente coperto dall'autorizzazione esistente e che siano rispettate tutte le condizioni operative previste.
Ed è proprio qui che il REACH incontra direttamente la gestione del rischio chimico aziendale. Perché l'autorizzazione non sostituisce la valutazione del rischio, ma la condiziona profondamente, imponendo specifiche misure tecniche, organizzative e di controllo dell'esposizione che devono essere integrate nel sistema aziendale di prevenzione e protezione.

