Oltre la fase transitoria del REACH: da un controllo sempre più stretto delle miscele alla valutazione delle sostanze in articoli (SCIP)

Dalla valutazione delle sostanze alla valutazione sugli articoli

A due anni ormai dalla conclusione della fase transitoria del REACH e quindi dal periodo durante il quale le aziende hanno registrato le sostanze fabbricate e/o importate in quantità pari o superiori a 1 t/a, sempre più attenzione viene posta dall’Agenzia Europea della Chimica al processo di valutazione.

Last year (2019), the Agency together with national authorities reviewed around 220 high-volume substances of wich 56% needed more hazard data.

ECHA/NR/20/14

Lo scopo dell’Agenzia, e anche degli Stati Membri, non è solo quello di verificare la correttezza “formale” dei dossier di registrazione ma soprattutto di valutare attentamente se è stata fatta una corretta ed esaustiva valutazione del rischio per le sostanze aventi proprietà di pericolo rilevanti. Questo è solo uno dei processi di valutazione e approfondimento che l’Europa ha attivato a seguito della registrazione ricordo, a titolo di esempio ma non esaustivo, il CoRAP (Community Rolling Action Plan) e il RMOA (Regulatory Management Option Analysis).

Cosa sta succedendo in questa nuova fase post registrazione REACH?  Ci stiamo avvicinando sempre di più a quelli che erano gli obiettivi del Libro Bianco della chimica prima e del REACH poi, e cioè fare in modo che l’esposizione a sostanze chimiche tanto per l’uomo che per l’ambiente sia sempre più sotto controllo. Tutto questo per migliorare la salute e la sicurezza del lavoratore, del cittadino e dell’ambiente non eliminando i prodotti chimici (follia pensare a questo soprattutto nel contesto storico in cui stiamo vivendo) ma rendendoli più sicuri.

Con il processo di registrazione e la successiva fase di valutazione (attualmente nel vivo del processo) abbiamo posto le basi per poter eseguire una corretta valutazione dei rischi in base all’impego che ne viene fatto di queste sostanze. Però, se andiamo a vedere nella pratica quotidiana, tanto i lavoratori che i cittadini si trovano esposti prevalentemente a MISCELE piuttosto che a sostanze pure. Questa significa che la propagazione delle informazioni sulle sostanze (informazioni che nascono dalla Registrazione) lungo la catena di approvvigionamento passa attraverso i processi di miscelazione e di distribuzione delle stesse. Se poi andiamo a vedere ed analizzare anche le sostanze contenute negli oggetti/articoli (ricordo che il REACH introduce come grande novità l’obbligo di valutazione anche delle sostanze SVHC contenute negli articoli) esse provengono quasi esclusivamente dall’impiego di miscele (basti pensare ai processi di verniciatura, di decapaggio o galvanici).

La MISCELA è quindi l’elemento centrale nei nostri processi manifatturieri ma è anche quella che maggiormente mette a rischio il corretto transito delle informazioni (nuove e aggiornate dal REACH) sulle sostanze chimiche. La miscela diventa così il maggior rischio all’interruzione dello scorrere delle informazioni lungo la catena di approvvigionamento cosa questa VIETATA dal Regolamento REACH. Sarebbero stati vani tutti gli sforzi effettuati dalle aziende per registrare le sostanze e dalle Autorità per valutare le stesse se poi queste informazioni non scorressero e fluissero lungo la catena di approvvigionamento per arrivare anche al cittadino.

Se andiamo però a vedere i dati nazionali o europei in materia di conformità delle schede dati di sicurezza di miscele emerge un dato preoccupante. Oltre il 40% delle schede valutate dalle Autorità presentano gravi errori e lacune nelle sezioni 2 e 3 in particolare per quanto riguarda la classificazione della miscela e/o dei singoli ingredienti. Questo dato corrisponde ad una valutazione che abbiamo fatto anche noi in normachem andando ad elaborare i dati di quasi 23 mila schede dati di sicurezza valutate in oltre dieci anni di attività. Posso evidenziare un paio di dati importanti per quanto sto trattando in questo articolo.

  • 80% delle schede dati di sicurezza valutate sono relative a miscele. Questo conferma che il mercato (sia professionale che domestico) è prevalentemente costituito da miscele.
  • Oltre il 43% delle schede analizzate presentano gravi errori di classificazione in sezione 3.

Questi dati, anche se approssimativi, confermano che il flusso di informazioni lungo le catene di approvvigionamento, quando si ha a che fare con miscele, è fortemente compromesso e quindi non vengono messe a disposizioni le informazioni corrette nonostante, come visto sopra, a monte ci siano importanti informazioni sulle sostanze chimiche.

Con l’introduzione dell’allegato VIII del Regolamento CLP (Reg. 1272/2008) che entrerà in vigore l’anno prossimo si vuole mettere mano e rafforzare il transito di informazioni attraverso le miscele. Il processo (v.di Fig.1) introdotto attraverso il codice unico di identificazione UFI, la notifica della composizione delle miscele pericolose a livello armonizzato europeo e la presenza del codice sia sulla scheda dati di sicurezza che sull’etichetta dell’imballo porterà ad un più elevato controllo e correlazione tra ciò che realmente viene immesso sul mercato e le informazioni che accompagnano questi prodotti attraverso le schede dati di sicurezza.

Possiamo dire quindi che questo nuovo allegato VIII del Reg. CLP introduce nuovi impegni per coloro che immettono sul mercato europeo miscele ma dall’altra parte permette agli utilizzatori delle stesse di avere maggiori garanzie sulla bontà delle informazioni. Raccomando comunque sempre agli utilizzatori di miscele, nonostante l’avvento a breve dell’allegato VIII, di mettere sempre e comunque in piedi in azienda un sistema di controllo e di verifica dell’aggiornamento e della bontà delle schede dati di sicurezza dei propri fornitori.

A chiudere il cerchio di questo complesso processo di trasmissione delle informazioni lungo la catena di approvvigionamento interviene l’introduzione di un nuovo obbligo per tutti coloro che immettono sul mercato europeo articoli/oggetti che contengono sostanze pericolose e sono elencate nella candidate list. Questa novità, SCIP, che entrerà in vigore il 5 gennaio 2021, salvo eventuali proroghe dettate dall’emergenza sanitaria, nasce addirittura per far andare oltre al ciclo di vita dei prodotti (articoli/oggetti) le importantissime informazioni che da tempo le aziende comunicano lungo la catena di approvvigionamento attraverso l’obbligo dell’articolo 7 e 33 del Regolamento REACH.  Infatti, come esplicitato in Fig. 2, i dati che le aziende dovranno inserire nello specifico portale (database SCIP) verranno poi utilizzati soprattutto da coloro che poi dovranno recuperare o riciclare i rifiuti di tali articoli (apparecchiature elettriche ed elettroniche, veicoli, abbigliamento, ecc.).

Quindi, per il manifatturiero europeo, avere informazioni più sicure e garantite sui prodotti chimici utilizzati per produrre articoli/oggetti significa non solo maggiore garanzia e tutela per quanto viene immesso sul mercato ma anche aiutare e supportare coloro che poi dovranno recuperare tali prodotti. In materia, infatti, di economia circolare la contaminazione dei materiali è una delle maggiori piaghe che maggiormente ostacola il riciclo dei materiali. Conoscere sin dall’origine (informazioni sui prodotti chimici) la presenza di sostanze preoccupanti permette non solo di studiare alternative ma anche, se queste non possibili, di dare preziose informazioni a chi poi dovrà attivarsi per riciclare tali prodotti.

A mio avviso, con l’avvento dell’Allegato VIII del CLP e dello SCIP, avremo da una parte a partire dall’anno prossimo una serie di nuovi e non semplici impegni ma dall’altra parte tutti noi contribuiremo ad un grandissimo balzo in avanti nel ridurre i rischi per l’uomo e l’ambiente correlati alle sostanze pericolose, siano esse contenute in miscele o in articoli. Tutto questo ci avvicina sempre più agli obiettivi che l’Unione Europea si era posta nel 2001 con la pubblicazione del Libro Bianco della Chimica.

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