REACH: il processo di Autorizzazione ed il Rischio Chimico.

Il processo di Autorizzazione ed il Rischio Chimico: attenzione ai processi galvanici!

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Oggi introduco una nuova sezione del mio blog (e della mia vita): ossia quella dedicata al mio lavoro. In questa sessione avrò il piacere di trattare tematiche importanti riguardanti il mondo della chimica e delle normative che la riguardano. E per farlo, ho intenzione di cominciare proprio da un argomento che in questi giorni è molto discusso: l’Autorizzazione REACH.

Il processo di Autorizzazione è identificato nella terza lettera dell’acronimo REACH, ed è senza dubbio il capitolo di questo regolamento che maggiormente si interseca ed influenza la valutazione del Rischio Chimico ai sensi del Titolo IX capo I e II del D.Lgs 81/08.

Anzi, possiamo dire senza alcun ombra di dubbio che l’autorizzazione vincola i processi che vedono coinvolte sostanze soggette a questo obbligo al punto tale da poter mettere a serio rischio il proseguo dell’attività stessa (in certi casi). Il processo logico di valutazione tocca i seguenti punti principali:

  1. elenco prodotti chimici trattati in azienda (somma dei prodotti acquistati con quelli creati dall’azienda stessa);
  2. identificazione delle sostanze coinvolte (questo si rende utile soprattutto per le miscele di prodotti costituiti da più sostanze);
  3. confronto delle sostanze presenti in azienda con l’elenco delle sostanze soggette ad AUTORIZZAZIONE (e quindi presenti in allegato XIV del REACH);
  4. verifica della “sunset day” cioè della data di entrata in vigore dell’Autorizzazione (ricordiamo che questo obbligo tocca TUTTA la catena di approvvigionamento dal fabbricante/importatore all’utilizzatore finale);
  5. richiesta dell’Autorizzazione ad ECHA (Agenzia Europea della Chimica);
  6. se rilasciata l’Autorizzazione (che avrà una durata temporale) si può procedere con la valutazione del Rischio Chimico ai sensi del D.Lgs 81/08 tenendo però conto di tutte le prescrizioni ed indicazioni al fine della gestione dell’esposizione previste dall’Autorizzazione stessa.

Autorizzazione REACH - Figura 1

Figura 1

In pratica possiamo definire l’Autorizzazione REACH come il permesso di entrata delle sostanze chimiche all’interno dell’Azienda: senza il parere favorevole da parte dell’Autorità (ECHA + COMMISSIONE) non c’è alcuna possibilità di impiegare la sostanza qualsiasi siano i processi e gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’esposizione.

L’Autorizzazione è senza dubbio il processo REACH più “categorico” e pesante nel processo valutativo di un’Azienda ma dobbiamo ricordare, come riportato in figura sopra, che anche la valutazione e verifica degli Scenari di Esposizione e le Restrizioni (allegato XVII del REACH) possono diventare vincolanti per l’utilizzo e la gestione delle sostanze chimiche.

Risulta quindi di estrema importanza essere costantemente aggiornati sulle sostanze soggette all’Autorizzazione e quindi degli aggiornamenti dell’Allegato XIV. Tale allegato, di cui sotto riportiamo un estratto, contiene infatti TUTTE le sostanze soggette all’obbligo di Autorizzazione con relativa data di entrata in vigore (sunset date).

Substance name EC No. CAS No Sunset Date Latest app. Intrinsic propriety(ies) referred to in Article 57
Chromium trioxide 215-607-8 1333-82-0 21/09/2017 21/03/2016 Cancirogenic (Article 57a)#Mutagenic (Article 57b)
Acid generate from chromium trioxide and their oligomers 21/09/2017 21/03/2016 Cancirogenic (Article 57a)
Dichromic acid 236-881-5 1350-68-2 21/09/2017 21/03/2016 Cancirogenic (Article 57a)
Chromic acid 231-801-5 7738-94-5 21/09/2017 21/03/2016 Cancirogenic (Article 57a)
Oligomers of chromic acid and dichromic acid 21/09/2017 21/03/2016 Cancirogenic (Article 57a)
Sodium dichromate 234-190-3 10588-01-9 21/09/2017 21/03/2016 Cancirogenic (Article 57a)#Mutagenic (Article 57b)
Potassium dichromate 231-906-6 7778-50-9 21/09/2017 21/03/2016 Cancirogenic (Article 57a)#Mutagenic (Article 57b)
Ammonium dichromate 232-143-1 7789-09-5 21/09/2017 21/03/2016 Cancirogenic (Article 57a)#Mutagenic (Article 57b)
Potassium chromate 232-140-5 7789-00-6 21/09/2017 21/03/2016 Cancirogenic (Article 57a)#Mutagenic (Article 57b)
Sodium chromate 231-889-5 7775-11-3 21/09/2017 21/03/2016 Cancirogenic (Article 57a)#Mutagenic (Article 57b)

Abbiamo riportato i composti del cromo non a caso:

  • sono prodotti largamente diffusi nell’industria manifatturiera ed in particolare nel trattamento superficiale dei metalli (galvaniche);
  • l’autorizzazione è entrata in vigore da un anno e quindi ad oggi questi prodotti possono essere impiegati solo se in possesso del regolamento autorizzativo della Commissione Europea.

[blockquote author=”” link=”” target=”_blank”]Questo significa che è significativo l’impatto e le ricadute non solo nel settore dei formulatori e distributori di prodotti chimici per il trattamento dei metalli, ma anche e soprattutto per tutti gli utilizzatori a valle e quindi il comparto della GALVANICA.[/blockquote]

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